INTERROGAZIONE n. 4 del 22/01/2015
Interrogazione n.4/10^ di iniziativa del Consigliere G. MANGIALAVORI recante: "In ordine alla sospensione parziale, in via provvisoria e di autotutela, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014."

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
in data 11 settembre 2014, l'Izs delle Venezie, Centro di referenza nazionale per l'apicoltura, ha dato notizia della presenza, nel territorio del comune di Gioia Tauro, del coleottero "Aethina Tumida", parassita infestante le colonie degli alveari. Il rinvenimento del parassita è stato effettuato il 5 settembre 2014 da parte del personale dell'università di Reggio Calabria, facoltà di Agraria;
in data 12 settembre 2014, è seguita nota prot. 18842 a firma del direttore generale del ministero della Salute, avente ad oggetto "Accertamento della presenza di in Calabria", con cui il ministero ha "suggerito" alla Regione Calabria, le iniziative da adottare;
in ottemperanza a una nota emessa dal ministero della Salute, con decreto numero 94 del 19 settembre 2014, pubblicato sul Bure numero 50 del 14 ottobre 2014, il Presidente della Giunta regionale pro tempore ha emesso "Ordinanza contingibile ed urgente a tutela del patrimonio apistico Regionale e Comunitario per rinvenimento di Aethina Tumida in alveari del territorio di Gioia Tauro";
l'ordinanza in oggetto, dopo aver previsto una "zona di protezione" per un raggio di 20 Km e una "zona di sorveglianza" per un raggio di 100 Km (con coinvolgimento di quasi la totalità del territorio calabrese) ha indicato una serie di misure per controllare gli allevamenti apistici;
con detta ordinanza è stato disposto, in particolare che: a) "in caso di rilevamento di adulti o stadi larvali di A. Tumida sì dovrà disporre la chiusura delle aperture d'accesso dì tutte le arnie, l'immediato sequestro dell'intero apiario e, successivamente previa tempestiva emanazione di apposita ordinanza da parte dell'Autorità Competente Locale (D.G. delle ASP), provvedere alla distruzione dell'intero apiario...";
b) All'interno dell'area di protezione è vietata ogni attività di movimentazione (in entrata e uscita) per i prossimi 30 gg. Successivamente, se non interverranno altre segnalazioni di infestazioni gli spostamenti potranno effettuarsi solo all'interno della zona di protezione per motivi contingenti e solo se l'apiario sarà giudicato indenne da A.T. dai servizi veterinari competenti per territorio. Ogni spostamento dovrà compiersi con mod.4 di scorta, redatto dai servizi Veterinari competenti. I corpi di polizia territoriali vigileranno sull'esatto adempimento del suddetto divieto di movimentazione ";
detta ordinanza è stata impugnata dagli Apicoltori presso il Tar della Regione Calabria, sede di Catanzaro e che il suddetto Tar, rilevata la drasticità della misura adottata dall'amministrazione regionale ha chiesto, con provvedimento del 19/12/2014 (N. 01856/2014 Reg. Ric.) approfondimenti a sostegno di essa al ministero della Salute. La causa è stata così rinviata al 19 febbraio 2015;
alla luce di quanto precede, gli apicoltori che hanno la sfortuna di avere anche un solo coleottero in una sola amia, sono costretti a subire la distruzione di tutto il loro intero apiario, con danni incalcolabili. E che in ogni caso, la loro capacità di movimentazione è fortemente limitata, circostanza che impedisce sviluppo e crescita della loro attività;
tali danni hanno duplice valenza. Innanzitutto minano la salvaguardia dell'eco-sistema. Le api, infatti, assolvono a una funzione fondamentale per l'impollinazione e quindi per la frutta, la verdura e l'erba medica di cui si nutrono gli allevamenti di bestiame. In secondo luogo compromettono l'unico settore della zootecnia che non registra flessioni e anzi nel recente passato ha manifestato segnali di crescita. A tale proposito, vale la pena sottolineare che il settore dell'apicoltura calabrese coinvolge circa 450 aziende e 1200 lavoratori (80 mila gli alveari presenti in regione);
ad oggi gli apiari "bruciati" a seguito del rinvenimento del coleottero sono circa 3.600, con un danno economico che supera i due milioni e mezzo di euro;
la distruzione degli interi apiari, oltre a determinare un danno incommensurabile ad apicoltori e ambiente, è illogica e inefficace, in quanto stermina gli apiari ma non eradica il coleottero, che è un insetto con capacità di volo oltre 10 Km e può vivere anche al di fuori;
il fuoco, tra l'altro, fa scappare i coleotteri vivi presenti nelle arnie. La conferma di ciò è data dal fatto che a distanza di quasi due mesi vengono rinvenuti coleotteri giornalmente, e giornalmente seguono i roghi;
secondo gli studi della categoria, l'insetto non è dannoso per l'uomo e nei paesi (Usa, Sud Africa, Australia, Costarica, Canada) dove vive ormai da anni è tenuto sotto controllo dagli apicoltori, i quali vi convivono stabilmente;
l'Anai (Associazione nazionale apicoltori italiani) si è espressa contro questo sistema di lotta, mentre l'Una-Api (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani), con nota del 12 novembre 2014, ha sottolineato come: "Misure draconiane e improvvide quali la distruzione massiva di alveari e la limitazione della movimentazione di apiari, hanno grande e drammatica rilevanza economica e occupazionale per la sopravvivenza di apicoltori e apicoltura, ma soprattutto per l'impollinazione e quindi per gran parte delle importantissime produzioni agrarie di quei territori";
si rende, pertanto, non procrastinabile un'attività politico-amministrativa finalizzata alla parziale sospensione del su citato decreto 94/2014, in via di autotutela, in attesa di una definitiva pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria amministrativa;
per tutte le argomentazioni sopra indicate, tale sospensione andrebbe pertanto limitata ai soli capi a) e b) indicati al superiore punto 5);
Per sapere:
se ritenga opportuno disporre una parziale e provvisoria sospensione, in via di autotutela e nei limiti sopra specificati, del decreto in argomento.

Allegato:

22/01/2015
G. MANGIALAVORI